Funzioni e ruolo
Il dirigente scolastico, inquadrato nella dirigenza dello stato nell’Area Istruzione e Ricerca, è (decreto legislativo n. 165/01, art.25) “responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare il Dirigente Scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è il titolare delle relazioni sindacali”. Il “Preside”, prima quasi primus inter pares, è stato trasformato in Dirigente Scolastico con l’autonomia scolastica concessa negli ultimi anni ha ricevuto maggiori responsabilità e soprattutto una veste nuova.
Il dirigente controlla le risorse finanziarie concesse dallo Stato alla scuola a lui affidata, e deve fare periodicamente resoconto del bilancio al Consiglio d’Istituto. È sua la firma sotto ogni circolare o documento emesso dalla scuola, e di conseguenza è anche sua la responsabilità su ciò che i documenti dicono. In sostanza, col tempo sta avendo sempre più le funzioni di un normale dirigente d’azienda.
Ai Dirigenti scolastici spetta lo svolgimento di numerosi e peculiari incarichi aggiuntivi tra i quali la presidenza delle commissioni giudicatrici degli esami di stato del primo e del secondo ciclo, la presidenza di commissioni di concorso a cattedre, la reggenza di ulteriori istituti scolastici, la direzione delle attività connesse all’educazione degli adulti e alla terza area degli istituti professionali, la direzione di corsi di formazione per il personale. Per i suddetti incarichi spettano al dirigente indennità aggiuntive, fatta eccezione per l’incarico di presidenza delle commissioni giudicatrici degli esami di stato del primo ciclo (ex esami di licenza media). Tale incarico, pur essendo obbligatorio e aggiuntivo, non comporta compensi né alcun rimborso spese.
La valutazione
La legge 13 luglio 2015, n. 107 ha introdotto la valutazione dei dirigneti, stabilendo che essa sia effettuata sulla base di quanto disposto dall’art. 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle disposizioni del D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 in tema di autovalutazione ed in coerenza secondo i principi affermati dalla riforma Brunetta del 2009.